1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.
2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo