Art. 81.
(Norme transitorie e finali).

      1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.
      2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
      3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
      4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
      5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo

 

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75, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
      6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.
      7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.